Indagini relative all'abuso dei permessi 
previsti dalla Legge 104/92



Investigatore privato - abuso permessi legge 104/92

Nell’ambito delle Indagini Aziendali, per le quali l’istituto investigativo ARGO IS detiene la licenza rilasciata dalla Prefettura di Brescia, una delle tipologie d’indagine che spesso viene richiesta è quella relativa all’abuso da parte dei lavoratori, dei permessi previsti dalla Legge 104/92.


La Legge n. 104 del 5 Febbraio del 1992 sancisce all’art. 33 la possibilità per un dipendente di assentarsi dal lavoro usufruendo di permessi speciali nel caso sia affetto da gravi disabilità oppure debba assistere parenti affetti da disabilità.

Spettano al dipendente che si trova nella predetta situazione tre giornate lavorative al mese da usufruire anche frazionate in ore.


Disposto normativo - Art. 33 comma 3 della L. 104/92

“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. 
Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.”

Abusare dei permessi della legge 104 costituisce una delle ragioni principali di contestazione tra datori di lavoro e dipendenti. 

Chi infatti, durante la giornata di permesso retribuito per assistere al familiare disabile svolge mansioni ulteriori e attività personali diverse dal prestare assistenza al portatore di handicap commette una “frode”, non soltanto nei riguardi del datore di lavoro (per via della fruizione  di un permesso pagato in maniera non consona agli obiettivi pattuiti dalla legge), ma anche nei confronti del sistema previdenziale nazionale (in quanto, essendogli l’indennità erogata dall’INPS, viene a scaricare il costo del proprio abuso sulla collettività).

L’abuso del diritto del lavoratore di usufruire dei permessi di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992 è quindi condotta idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto col proprio datore di lavoro e a giustificarne il licenziamento.


Prassi giurisprudenziale 

Sentenza Corte di Cass. n. 18411 del 2019
La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado dichiarativa della legittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta ad un proprio dipendente per abuso dei permessi di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992.
In particolare, la corte di merito ritenne fosse stata raggiunta la prova in ordine all’abuso di due permessi risultanti dalla relazione dell’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro.
In entrambi i giorni in questione, era emerso che il dipendente non fosse mai entrato né uscito dalla propria abitazione nell’arco dell’orario compreso tra le 06:30 e le 21:00 e, dunque, non si fosse mai recato presso la (diversa) residenza della zia per fornirle assistenza.
Al contrario il lavoratore aveva da sempre sostenuto di prestare una “regolare assistenza alla zia, ad eccezione di alcune ore della giornata”.
Gli investigatori non avevano mai visto giungere il predetto presso l’abitazione di quest’ultima nelle giornate indicate, il che giustificava il provvedimento espulsivo per il disvalore sociale ed etico della condotta e la compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario.
I Giudici di legittimità con sentenza n. 18411/2019, hanno confermato la decisione impugnata. 
La Corte territoriale “con motivazione logicamente congrua, aveva affrontato la questione relativa all’abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 osservando che la relazione investigativa prodotta dal datore di lavoro (e confermata dall’investigatore in sede di prova testimoniale) dimostrava che il dipendente, nelle giornate contestate non si era mai recato presso l’abitazione della propria congiunta”.
Per questi motivi, il ricorso è stato respinto ed è stato confermato, in via definitiva, il licenziamento del ricorrente.
Di recente la Corte di Cassazione con sentenza n. 4984/2019 ha ribadito il diritto del datore di lavoro di ricorrere anche alle investigazioni private sul dipendente per controllare l’utilizzo dei permessi di cui alla L. 104/92, sia a tutela del patrimonio aziendale che per verificare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 (Gestione dell’impresa) e 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) del Codice Civile.


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