Intercettazioni ambientali illegali e interferenze illecite nella vita privata: facciamo chiarezza





L’intercettazione ambientale abusiva e l’interferenza illecita nella vita privata, sono due concetti ben distinti, ma spesso confusi anche dagli addetti ai lavori

Vediamo le differenze.



INTERCETTAZIONE AMBIENTALE


Captazione con eventuale registrazione, di una conversazione alla quale l’autore della captazione non è presente, ovunque venga effettuata, anche in luogo pubblico.

Per individuare la norma che definisce reato tale condotta è necessario sviluppare un approfondimento giuridico non scontato:


  • art. 15 della Costituzione


La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.


  • art. 617 bis c.p.


Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.


  • art. 617 c.p.


Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni [c.p.p. 266-271].
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.


  • art. 623 bis c.p.


Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.


  • Cass. pen. n. 3061/2010 in merito all’art. 623 bis c.p.


Integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis e 623 bis cod. pen.), la condotta di colui che installi una telecamera - occultandola all'interno di una scatola di plastica, fissandola a un palo della luce e posizionandola ad alcuni metri dal suolo - con l'obiettivo rivolto all'ingresso di uno stabile, al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi. Né ha rilievo, ai fini della configurabilità del reato, l'effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato.



INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA


Reato commesso da chi si procura notizie o immagini attinenti la vita privata, mediante dispositivi di ripresa audio o video-fotografici, all’interno di abitazioni, loro pertinenze o qualsiasi luogo, anche destinato ad attività lavorativa o professionale, nel quale si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non sia aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare (spogliatoio, retro del negozio, ufficio, ecc..)


Riferimenti normativi:


  • art. 615 bis c.p.


chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.


  • art. 614 c.p. per l’individuazione dei luoghi di privata dimora


Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni [615] […]


  • Cassazione Penale sezione Unite Num. 31345 Anno 2017 ad ulteriore specifica dei luoghi di privata dimora


<<Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod.pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.>>


SINTESI



Nessuno,  può captare in nessun luogo le conversazioni altrui, altrimenti compie un'intercettazione ambientale abusiva. L’unica deroga è concessa all’Autorità Giudiziaria sulla base degli artt. dal 266 al 271 del c.p.p.

Nessuno inoltre può procurarsi notizie tramite sistemi non solo audio ma anche video fotografici della vita privata all’interno dell’altrui dimora.


Tali divieti valgono per chiunque, soprattutto per gli Investigatori Privati; infatti le norme prevedono inasprimenti di pena se i reati sono commessi da investigatori privati anche abusivi.


La registrazione audio di una conversazione alla quale si è partecipi, può essere invece legittimamente realizzata senza informare i terzi, a patto che la conversazione non avvenga all’interno dell’altrui dimora privata e che tale registrazione venga utilizzata solo come fonte di prova da depositare in sede giudiziaria e con il divieto di diffonderla.




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